LEGGE 27 dicembre 2006, n.296
Disposizioni per la fonnazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge finanziaria 2007). (GU n. 299 de/27-12-2006 - Suppl. Ordinario
n.244)
<> ART.1 \ 188
Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione
di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a
diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una
attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di
cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione
annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000
euro. Le minori entrate contributive per ENPALS derivanti dall'applicazione
del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.
Testo della relazione - Articolo l, comma 188
(Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'ENPALS per esibizioni in spettacoli)
Il comma 188, introdotto dal Senato, prevede un'esenzione dall'obbligo
di iscrizione all'ENPALS e dai connessi adempimenti con riferimento
a determinate categorie di soggeui svolgenti specifiche e saltuarie
auività di intrattenimento.
In particolare, l'articolo in esame prevede che per le esibizioni in
speuacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni
popolari e folcloristiche, effettuati da giovani fino a diciotto anni,
da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività
lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi
ai fini della previdenza
obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e lO del
D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, non sono richiesti nel caso in
cui la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi
5.000 euro.
Si ricorda che alI 'ENPALS è affidata la gestione dell'assicurazione
invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dei lavoratori dello
spettacolo, mentre per i medesimi lavoratori l'assicurazione contro
la disoccupazione, l'assegno per il nucleo familiare e la maternità
è gestita dall 'INPS.
L'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 prevede l'obbligo
di iscrizione all'ENPALS per tutti i soggetti che svolgono determinate
attività dello spettacolo.
Gli articoli 6, 9 e lO invece prevedono rispettivamente:
- le modalità del versamento dei contributi previdenziali da
parte delle imprese dello spettacolo;
- gli obblighi relativi alle denunzie e alle comunicazioni relative
ai lavoratori da parte delle stesse imprese;
- il rilascio da parte dell'ENP ALS di apposita certifìcazione
relativa alle denunzie.
In sostanza con la disposizione in esame, al ricorrere delle descritte
condizioni, si esentano determinati soggetti che svolgono prestazioni
saltuarie in occasione dello svolgimento di spettacoli dall'obbligo
di iscrizione all'ENPALS e si prevede che le imprese non sono tenute
agli adempimenti contributivi connessi a tale iscrizione.
La disposizione inoltre valuta le minori entrate per l 'ENPALS derivanti
dalla sua applicazione in 15 milioni di euro.