enpals
 

LEGGE 27 dicembre 2006, n.296
Disposizioni per la fonnazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007). (GU n. 299 de/27-12-2006 - Suppl. Ordinario n.244)
<> ART.1 \ 188
Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.


Testo della relazione - Articolo l, comma 188
(Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'ENPALS per esibizioni in spettacoli)
Il comma 188, introdotto dal Senato, prevede un'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'ENPALS e dai connessi adempimenti con riferimento a determinate categorie di soggeui svolgenti specifiche e saltuarie auività di intrattenimento.
In particolare, l'articolo in esame prevede che per le esibizioni in speuacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza
obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e lO del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, non sono richiesti nel caso in cui la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi 5.000 euro.
Si ricorda che alI 'ENPALS è affidata la gestione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dei lavoratori dello spettacolo, mentre per i medesimi lavoratori l'assicurazione contro la disoccupazione, l'assegno per il nucleo familiare e la maternità è gestita dall 'INPS.
L'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 prevede l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per tutti i soggetti che svolgono determinate attività dello spettacolo.
Gli articoli 6, 9 e lO invece prevedono rispettivamente:
- le modalità del versamento dei contributi previdenziali da parte delle imprese dello spettacolo;
- gli obblighi relativi alle denunzie e alle comunicazioni relative ai lavoratori da parte delle stesse imprese;
- il rilascio da parte dell'ENP ALS di apposita certifìcazione relativa alle denunzie.
In sostanza con la disposizione in esame, al ricorrere delle descritte condizioni, si esentano determinati soggetti che svolgono prestazioni saltuarie in occasione dello svolgimento di spettacoli dall'obbligo di iscrizione all'ENPALS e si prevede che le imprese non sono tenute agli adempimenti contributivi connessi a tale iscrizione.
La disposizione inoltre valuta le minori entrate per l 'ENPALS derivanti dalla sua applicazione in 15 milioni di euro.

 
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